ESMA, da 21 novembre efficace nuova nomenclatura per fondi ESG o sostenibili
(Teleborsa) – L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato le traduzioni in tutte le lingue ufficiali dell’UE delle sue Linee guida sui nomi dei fondi che utilizzano termini ESG o correlati alla sostenibilità. Le Linee guida, pubblicate in inglese lo scorso 14 maggio, inizieranno ad applicarsi tre mesi dopo questa pubblicazione, ovvero il 21 novembre 2024.Entro due mesi dalla data di pubblicazione delle Linee guida, ovvero il 21 ottobre 2024, le autorità nazionali competenti devono notificare all’ESMA se (i) sono conformi, (ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi, o (iii) non sono conformi e non intendono conformarsi alle linee guida. Il periodo transitorio per i fondi esistenti prima della data di applicazione sarà di sei mesi dopo tale data, ovvero il 21 maggio 2025. Tutti i nuovi fondi creati a partire dalla data di applicazione devono applicare immediatamente le Linee guida.L’obiettivo delle Linee guida, ricorda l’ESMA in una nota, è garantire che gli investitori siano protetti da affermazioni di sostenibilità infondate o esagerate nei nomi dei fondi e fornire ai gestori patrimoniali criteri chiari e misurabili per valutare la loro capacità di utilizzare termini ESG o correlati alla sostenibilità nei nomi dei fondi.I destinatariLe Linee guida si applicano alle società di gestione di OICVM, compresi gli OICVM che non hanno designato una società di gestione, ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) gestiti internamente, nonché ai gestori di EuVECA, EuSEF, ELTIF e FCM, oltre che alle autorità competenti.L’oggettoLe Linee guida si applicano in relazione all’obbligo di agire, nell’esercizio della propria attività, in modo leale e corretto, nonché all’obbligo di garantire che tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano corrette, chiare e non fuorvianti. Gli obblighi valgono per tutta la documentazione relativa ai fondi e tutte le comunicazioni di marketing destinate agli investitori o ai potenziali investitori.I termini chiavePer termini relativi alla dimensione della “transizione” si intendono tutti i termini derivati dalla parola base “transizione”, ad esempio “in transizione”, “di transizione” ecc., nonché i termini derivati da “miglioramento”, “progresso”, “evoluzione”, “trasformazione”, “zero emissioni nette” ecc. Per termini relativi alla dimensione “ambientale” si intendono tutte le parole che danno all’investitore l’impressione di promuovere caratteristiche di rispetto dell’ambiente, ad esempio “verde”, “ambientale”, “climatico”, ecc., comprese eventualmente le abbreviazioni “ESG”. Per termini relativi alla dimensione “sociale” si intendono tutte le parole che danno all’investitore l’impressione di promuovere caratteristiche di socialità, ad esempio “sociale”, “uguaglianza”, ecc. Per termini relativi alla dimensione della “governance” si intendono tutte le parole che danno all’investitore l’impressione di dare priorità alla governance, ad esempio “governance”, “controversie”, ecc. Per termini relativi alla dimensione dell'”impatto” si intendono i termini derivati dalla parola di base “impatto”, ad esempio “impattante”, “incidente”, ecc. Per termini relativi alla dimensione della “sostenibilità” si intendono tutti i termini derivati unicamente dalla parola di base “sostenibile”, ad esempio “sostenibilmente”, “sostenibilità”, ecc.Le raccomandazioniI fondi che utilizzano termini relativi a “transizione”, “società”, “governance”, “ambiente”, “impatto”, “sostenibilità” devono utilizzare una soglia minima dell’80% degli investimenti per soddisfare caratteristiche ambientali o sociali o conseguire obiettivi di investimento sostenibili, in conformità agli elementi vincolanti della strategia di investimento. Quelli con termini relativi a “sostenibilità” dovrebbero anche impegnarsi a effettuare un livello significativo degli investimenti sostenibili. A tutti si applicano esclusioni di investimenti nelle società di cui all’articolo 12 del RDC (UE) 2020/1818. LEGGI TUTTO