(Teleborsa) – In casi di voli cancellati causa Covid, le compagnie devono garantire il rimborso del biglietto e non sostituirlo con voucher, come richiesto dalle regole UE.
È quanto ha annunciato l’Ente nazionale per l’Aviazione Civile in una nota, chiarendo di aver “richiamato i vettori operanti in Italia al rispetto del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa”.
L’Enac ha chiarito che, a partire dal 3 giugno, con la cancellazione delle restrizioni alla circolazione delle persone in Italia e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, “le cancellazioni operate da tale data non sembrano possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal Covid-19 (come da art. 88 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27), ma a scelte imprenditoriali”.
Pertanto, ferma restando la facolta` per i vettori di cancellare i voli programmati, la normativa applicabile e` il Regolamento Comunitario che – ricorda Enac – prevede, per le cancellazioni, l’informativa al passeggero, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta.
Le stesse regole valgono per la rinuncia del passeggero che, salvo motivi di impedimento legati a situazioni Covid-19, decida di non partire. In tale caso saranno applicabili le condizioni di trasporto e tariffarie previste dal vettore.
L’Enac – conclude la nota – continuera` a monitorare la situazione intervenendo “con l’eventuale avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti dei vettori in caso di accertata violazione del Regolamento Comunitario di riferimento”.