(Teleborsa) – Completata la normativa – con l’approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche introdotte dal Parlamento e la pubblicazione della nuova comunicazione, del 17 giugno, da parte del Gestore del Fondo – l’Abi ha diffuso alle banche una nuova circolare sulle novità in tema di applicazione dell’art. 13 del Dl “Liquidità”, cioè dei finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI. Nel testo sono contenute le indicazioni sui miglioramenti nelle procedure per accedere ai prestiti garantiti dallo Stato.
Come specificato dal Gestore del Fondo di garanzia le modifiche introdotte sono applicate alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate dal 19 giugno 2020. Particolare attenzione – spiega l’Abi in una nota – è rivolta ai finanziamenti garantiti al 100 per cento per adeguarli alle nuove condizioni introdotte dalla Legge di conversione che ha previsto, tra l’altro, di allungare la durata del finanziamento fino 10 anni e di aumentare l‘importo erogabile fino a 30mila euro.
Nel dettaglio, per i finanziamenti che sono già ammessi all’intervento del Fondo, ma non ancora erogati dalla banca, a seguito dell’adeguamento alle nuove condizioni (cioè l’allungamento fino a 10 anni e/o l’aumento fino a 30mila euro), deve essere inviata al Gestore del Fondo una semplice richiesta di conferma della garanzia già concessa.
Per i finanziamenti che sono già ammessi all’intervento del Fondo e già erogati dalla banca – continua la nota – qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento con contestuale estinzione del precedente minor finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, nel caso del solo allungamento del prestito fino a 10 anni, deve essere inviata al Gestore del Fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa, senza necessità di chiedere una nuova garanzia.
Nel caso in cui l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo, fino a 30mila euro, attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e la predisposizione di un piano d’ammortamento separato deve essere inviata al Gestore del Fondo una nuova richiesta di ammissione alla garanzia riferita al relativo al nuovo contratto di finanziamento, utilizzando l’apposito modulo di autodichiarazione.
Anche nei finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI – spiega l’Abi – assume particolare importanza la nuova normativa, introdotta con la conversione in Legge del Decreto legge n. 23, sull’autocertificazione, rilasciata dall’impresa richiedente il finanziamento, che prevede esplicitamente che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.