(Teleborsa) – Il rimborso di viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali legate all‘emergenza da Covid-19 rimane un diritto dei viaggiatori e non può essere sostituito da un voucher.
A dirlo è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che è intervenuta sull’art 88-bis del Dl Cura Italia che consente agli operatori del turismo di non rimborsare le cancellazioni, emettendo un voucher sostitutivo.
L’Antitrust ha così inviato una segnalazione al Parlamento e al Governo, evidenziando come l’articolo in questione sia “in contrasto con la vigente normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso”.
L’Autorità ha inoltre ricordato che la Commissione UE “nella Raccomandazione del 13 maggio 2020 evidenzia sì che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro”.
Secondo l’Antitrust, i voucher possono essere considerati una “valida e affidabile alternativa al rimborso” solo con alcune caratteristiche, tra cui “una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso”.