L’INPS ha aggiornato minimali e retribuzioni di riferimento per il versamento dei contributi volontari 2020 nelle diverse gestioni: lavoratori dipendenti, artigiani e commercianti, gestione separata, altre specifiche categorie di lavoratori. Tutti i dettagli sono contenuti nella circolare 33/2020, che recepisce la variazione dell’inflazione (pari allo 0,5%).
Le aliquote applicabili sono invariate rispetto all’anno scorso, mentre cambiano i massimali e i minimali.
I contributi volontari sono uno strumento attivabile da lavoratori che hanno interrotto o cessato l’attività lavorativa per raggiungere i requisiti per la pensione (di vecchiaia, anticipata, invalidità, inabilità, pensioni indirette). Possono anche servire a incrementare i contributi per i lavoratori part-time, oppure i versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno. Possono accedere dipendenti, parasubordinati, liberi professionisti, lavoratori dei fondi speciali di previdenza, titolari di assegno di invalidità o pensione indiretta.
Questo tipo di contribuzione è utile per coprire periodi durante i quali il lavoratore:
- non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);
- ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
- ha un contratto part-time orizzontale o verticale.
Lavoratori dipendenti non agricoli: se sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, aliquota al 33%, se sono stati autorizzati con decorrenza precedente aliquota al 27,87%. Queste aliquote si applicano ai seguenti nuovi minimali e massimali:
- retribuzione minima settimanale: 206,23 euro;
- prima fascia di retribuzione annuale: 47mila 379 euro. Oltre questa cifra, è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%;
- massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al primo gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo (articolo 2, comma 18, legge 335/1995): 103mila 055 euro.
Nella circolare INPS si può consultare la tabella con tutte le cifre (minimali, massimali, aliquote contributive) anno per anno.
Artigiani e commercianti applicano le aliquote stabilite per i contributi obbligatori (rapportate quindi al reddito medio, con suddivisone in otto classi di reddito), facendo riferimento alla media degli ultimi 36 mesi di attività. Le aliquote:
- artigiani, titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni: aliquota al 24%;
- artigiani collaboratori di età non superiore ai 21 anni: 21,90%;
- commercianti titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, 24,09%;
- commercianti collaboratori di età non superiore ai 21 anni: 21,99%.
Le relative tabelle con le classi di reddito sono riportate nella circolare INPS, che riporta anche tutte le aliquote e i minimali e massimali applicabili a tutte le categorie di lavoratori che versano contributi volontari ( fra gli altri, lavoratori agricoli, lavoratori dei cantieri, collaboratori domestici, Fondo Volo, Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato, Fondo speciale Istituto Postelegrafonici).
Per quanto riguarda la gestione separata, l’aliquota è pari al 25% per i professionisti ed al 33% per i collaboratori e le figure assimilate. Il minimale 2020 per l’accredito contributivo è di 15mila 953 euro, quindi l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari non potrà essere inferiore a 3mila 988,32 su base annua e 332,36 su base mensile per i professionisti e a 5mila 264,52 euro su base annua e 438,71 su base mensile per tutti gli altri iscritti.