l’INPS ha fornito un’importante precisazione in merito alla norma contenuta nel DL 4/2019 che lasciava dubbi in materia di incumulabilità della pensione ricevuta in seguito all’adesione alla Quota 100 con i redditi da lavoro. Con la circolare n. 117/2019 – ripresa e pubblicata dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it – l’Istituto ha chiarito che i redditi percepiti dopo la decorrenza della pensione relativi all’attività lavorativa svolta dai lavoratori autonomi prima della decorrenza stessa sono cumulabili.
Quota 100 e redditi da lavoro autonomo
Nella circolare si legge che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata, definita pensione Quota 100, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ma non la cessazione dell’attività di lavoro autonomo, stante la previsione normativa dell’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e non anche dell’incompatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, maturato il diritto alla decorrenza della pensione Quota 100, i redditi percepiti successivi alla decorrenza della pensione, ma relativi ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza, sono da ritenersi cumulabili con la pensione stessa. Diversamente, i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, se riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.
L’INPS ricorda inoltre che la pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui e che gli iscritti alle Gestioni private possono esprimere nella domanda di pensione anticipata la volontà di differire la decorrenza del trattamento pensionistico ad una data certa posteriore a quella della prima decorrenza utile.