Giugno sarà un mese particolarmente caldo per i pensionati italiani: scatterà infatti il prelievo forzoso – o “contributo di solidarietà” – sugli assegni alti, e contestualmente il taglio degli altri assegni visto il blocco delle quote sulle rivalutazioni. Con l’approvazione della manovra il 30 dicembre del 2018, l’Inps nei primi mesi del 2019 ha infatti calcolato la rivalutazione piena per gli assegni. Poi da aprile è scattato l’adeguamento, ed ora i pensionati saranno chiamati a restituire quanto incassato in più in questi mesi. Dal prossimo mese, sul rateo, i pensionati troveranno dunque un altro prelievo per la quota della rivalutazione.
Per le pensioni superiori a 3 volte il minimo e inferiori a 4 la rivalutazione sarà del 97%, del 77% per gli importi tra 4 e 5 volte il minimo, del 52% tra 5 volte e 6 volte il minimo, del 47% oltre 6 volte, del 45 oltre 8 volte e solo del 40% oltre 9 volte il minimo.
Calcolo taglio pensioni d’oro: le istruzioni Inps per il calcolo
Per calcolare il tetto dei 100mila euro, sopra il quale scatta il taglio delle pensioni d’oro stabilito dalla manovra 2019, si rilevano tutti i trattamenti percepiti dalle gestioni Inps ma non gli eventuali assegni previdenziali versati da gestioni private: è una delle regole sottolineate nella circolare applicativa 62/2019 che stabilisce una decurtazione degli assegni pensionistici superiori a 100mila euro lordi con un meccanismo a scaglioni parametrato all’importo della pensione.
Ai fini del tetto su cui effettuare i calcoli valgono tutti i trattamenti liquidati dalle diverse gestioni Inps, ma la decurtazione si applica solo alle pensioni con almeno una quota retributiva. Dunque, le pensioni contributive pure restano escluse dal taglio.
Per i tagli, vanno considerati gli importi lordi della pensione: di seguito le aliquote.
- 15% da 100mila a 130mila euro;
- 25% da 130mila a 200mila euro;
- 30% da 200mila a 350mila euro;
- 35% da 350mila a 500mila euro;
- 40% sopra i 500mila euro.
Attenzione: in base alla norma, la pensione diretta non può comunque scendere sotto i 100mila euro lordi.
Ci sono poi una serie di prestazioni di cui non si tiene conto (quindi, non valgono ai fini del superamento del tetto):
- pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio (articoli 42, 52 e 219 dpr 1092/1973), inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità alle mansioni (articolo 7, comma 1, lettere a, b, legge 379/1955), inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (articolo 2, comma 12, legge 335/1995);
- trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
- assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;
- pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
- pensioni a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
Il sito delle piccole-medie imprese pmi.it ha pubblicato alcuni esempi che consentono di applicare tutte le regole appena esposte: pensionato titolare di tre diversi trattamenti. Uno a carico del FPLD (lavoratori dipendenti) di importo pari a 70mila euro lordi annui, uno a carico della CTPS (dipendenti dello stato) pari a 50mila euro e infine un assegno della Gestione separata di importo pari a 20mila euro. La somma è pari a 140mila euro, tetto sul quale si calcolano le decurtazioni da applicare. Il calcolo: si applica l’aliquota del 15% alla quota di importo compresa tra 100mila e 130mila euro, ottenendo 4mila 499,99. Si applica poi l’aliquota del 25% alla parte fra i per la successiva 130mila e 140mila euro: risultato, 2mila499,99.
Quindi, si ottiene un importo di riduzione totale pari a 6mila 999,98, che però deve essere parametrato ai singoli trattamenti e applicato solo a quelli a carico del FPLD e della CTPS liquidati con una quota retributiva. Quindi, il risultato sarà il seguente: si riduce di 3mila 499 euro il trattamento pensionistico a carico del FPLD e di 2mila499 euro quello a carico della CTPS. Non si applica la quota di riduzione (pari a mille euro) alla parte in gestione separata, interamente calcolata con il contributivo.