Al coniuge separato che non ha mai ricevuto l’assegno di mantenimento va corrisposta la pensione di reversibilità. Alla morte dell’ex marito, la vedova separata – e che non riceve l’assegno di mantenimento – ha comunque diritto alla reversibilità. È irrilevante, dunque, il fatto che il coniuge separato non vanti alcun diritto agli alimenti nei confronti dell’ex defunto.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione, che ha dato ragione ad una vedova di Forlì che aveva impugnato i precedenti verdetti negativi in proposito. Secondo quest’ultima, alla luce della costante giurisprudenza, la pensione di reversibilità è riconosciuta:
- non solo al coniuge in favore del quale il coniuge defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento;
- ma anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge (separato o non).
Eliminata la norma che esclude dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato, tale pensione va riconosciuta anche al coniuge separato per colpa o con addebito. Quest’ultimo è dunque equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte”.