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Commercialisti, collegio sindacale: forte apprezzamento su perimetrazione responsabilità

(Teleborsa) – Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime forte apprezzamento per la proposta di legge AC 1276 “Modifica dell’articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale”, prima firmataria l’onorevole Marta Schifone, nel corso di una audizione parlamentare tenutasi oggi presso la II Commissione Giustizia della Camera dei deputati. “La perimetrazione della responsabilità civile dei componenti dell’organo di controllo, infatti, – spiega il Consiglio nazionale dei commercialisti in una nota – rappresenta un obiettivo per il quale il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio, coadiuvato dai consiglieri nazionali delegati alla materia, Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini, si è sempre battuto fin dal suo insediamento grazie alle interlocuzioni da lui intrattenute con il Governo”.
“Esprimo un vivo ringraziamento agli Onorevoli Marta Schifone e Ciro Maschio, presidente della II Commissione Giustizia, nonché al Governo per l’interesse e la costante attenzione rispetto ad un tema di grande sensibilità per i professionisti coinvolti negli organi di controllo delle società”, ha commentato de Nuccio.

Nel documento presentato, i commercialisti sottolineano l’importanza di fissare criteri puntuali per determinare le responsabilità ascrivibili ai sindaci al di fuori delle ipotesi di comportamenti dolosi e limitare il risarcimento dei danni nei casi in cui i sindaci stessi non si siano attivati per impedire i fatti o le omissioni degli amministratori.

“La tematica delle responsabilità civile dell’organo di controllo delle società di capitali e, più precisamente, del collegio sindacale incaricato o meno della revisione legale, rappresenta per la nostra professione un tema di attualità e centralità – hanno affermato i consiglieri Ancarani e Masini nel corso dell’audizione –. Un intervento di modifica dell’art. 2407, secondo comma, c.c. volto a precisare meglio il regime di responsabilità dei sindaci, disancorandolo dal compimento di fatti illeciti o dal comportamento omissivo degli amministratori, è fortemente auspicabile sia per evitare che le professionalità migliori non accettino gli incarichi di controllo nelle società di capitali, per non esporre a rischi il loro patrimonio di conoscenze e competenze, sia per facilitare l’assicurazione per danni professionali dal momento che la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori contribuisce alla lievitazione dei premi assicurativi, sebbene l’organo di controllo svolta funzioni differenti da quelle proprie dell’organo di amministrazione e malgrado il sindaco non possa esprimersi sul merito degli atti di gestione”.

Per il Consiglio nazionale, inoltre, “è condivisibile l’intenzione di circoscrivere l’esposizione risarcitoria dei componenti del collegio sindacale, perimetrando il risarcimento a un tetto massimo che coincide con un multiplo del compenso e individuando, al riguardo, tre scaglioni di riferimento. Ispirandosi a quanto fatto in altri ordinamenti europei, verrebbe introdotto un criterio mobile, ma al contempo predefinito di quantificazione del danno risarcibile, ancorando l’entità del risarcimento e le responsabilità a un parametro noto alle parti, rappresentato dal compenso, e individuando un multiplo dello stesso compenso come parametro massimo per il risarcimento, così da non snaturare il criterio di liquidazione del danno rispetto alle peculiarità dell’incarico considerato nella sua tipicità”.

È apprezzabile, secondo i commercialisti, che la proposta di legge non trascuri gli auspici contenuti nella Raccomandazione della Commissione Europea del 5 giugno 2008, volti a perimetrare l’esposizione risarcitoria del revisore legale con l’individuazione di un tetto massimo, coincidente con una soglia legislativamente predeterminata ovvero con un multiplo del compenso.

Infine, la proposta di legge – secondo i commercialisti – contribuisce alla diffusione di una cultura di un sistema dei controlli maggiormente lineare e definito anche sotto il profilo delle competenze tecniche, dal momento che è ipotizzabile che criteri ragionevoli e certi per una determinazione normativa in ordine all’entità del risarcimento del danno possono attrarre professionisti esperti, competenti e dediti allo svolgimento dell’incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, fornendo maggiori garanzie per realizzare quelle finalità di tutela dell’interesse pubblico a cui è preposto l’organo di controllo medesimo.


Fonte: http://news.teleborsa.it/NewsFeed.ashx

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