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FS, UE giudica ammissibile trasferimento cespiti infragruppo

(Teleborsa) – La Commissione europea ha riconosciuto che i trasferimenti di attività ferroviarie, avvenuti fra il 2007 ed il 2011 nell’ambito del Gruppo FS Italiane, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi delle norme europee ed ha inoltre constatato che la compensazione concessa dall’Italia a Trenitalia per la fornitura di servizi di trasporto ferroviario di merci è conforme alle norme europee in materia di aiuti di Stato. Fa eccezione la compensazione concessa in relazione ad alcuni tragitti, che la Commissione ha ritenuto incompatibile in base alla normativa sugli aiuti di Stato.

Nel marzo 2014 la Commissione aveva avviato un’indagine approfondita sulle seguenti misure: trasferimenti a titolo gratuito di taluni beni dell’infrastruttura ferroviaria dal gestore RFI all’operatore ferroviario di trasporto merci dell’epoca Trenitalia ed alla società di logistica FS Logistica tra il 2007 e il 2011; le compensazioni versate dall’Italia a Trenitalia per la fornitura di servizi pubblici di trasporto ferroviario di merci tra il 2000 e il 2014.

Esaminando la documentazione, la Commissione ha dunque valutato le misure in questione alla luce delle norme europee sugli aiuti di Stato, stabilendo che i trasferimenti di attivi effettuati tra il 2007 e il 2011 a favore di Trenitalia e FS Logistica non costituiscono aiuti di Stato, poiché non conferiscono un vantaggio economico a Trenitalia e FS Logistica, dal momento che sono stati effettuati in linea con le condizioni di mercato.

La compensazione versata a Trenitalia per la fornitura di determinati servizi pubblici di trasporto ferroviario di merci tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2014 è pure conforme alle norme in materia di aiuti di Stato, perché non era tale da incidere sugli scambi né falsare la concorrenza nel mercato unico.

La Commissione ha invece valutato l’inquadramento come aiuto di stato della compensazione per la fornitura di servizi di trasporto ferroviario internazionale di merci attraverso il porto di Trieste Marittima, tra il 15 marzo 2003 e il 31 dicembre 2008, in quanto la natura degli obblighi di servizio pubblico non è stata sufficientemente definita dall’Italia, e di servizi nazionali di trasporto ferroviario di merci su determinati collegamenti tra l’Italia settentrionale e meridionale, tra il 4 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2014, che non si qualificano come un effettivo servizio di interesse economico generale, in quanto l’Italia non ha dimostrato l’esistenza di un fallimento del mercato su tali collegamenti prima di affidare la missione di servizio pubblico a Trenitalia.

L’Italia deve ora recuperare l’aiuto incompatibile da Trenitalia e determinare l’importo da recuperare, inclusi gli interessi, in linea con la decisione della Commissione adottata oggi.


Fonte: http://news.teleborsa.it/NewsFeed.ashx

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