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Ddl Capitali, Marino (OCF): “positive le finalità ma necessario garantire i presidi di tutela dei del consumatore”

(Teleborsa) – “E’ da valutare con favore la finalità e lo spirito del Ddl. Capitali, il quale si pone in linea con gli obiettivi di sviluppo del mercato dei capitali. L’agevolazione all’accesso al mercato dei capitali si rivela, infatti, essenziale al fine di garantire la competitività del mercato italiano nel contesto internazionale e in ultima analisi per garantire un effettivo incremento del tasso di potenziale crescita dell’economia e dell’occupazione” ha commentato il Presidente di OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti finanziari) Mauro Maria Marino intervenuto in audizione per il Disegno di legge A.S. 674 “Interventi a sostegno della competitività dei capitali“.

“In questo contesto si inserisce anche il ruolo svolto dalla consulenza finanziaria, che con l’avvento della direttiva Mifid I è stata inserita tra i servizi di investimento”. Nelle osservazioni al testo, in particolare torna l’attenzione sull’effetto di alcune esenzioni previste dal decreto di sottrarre alla disciplina dell’offerta fuori sede, in favore dunque degli emittenti, l’offerta di qualsiasi strumento finanziario da parte di emittenti anche esteri incontrando il solo limite dell’importo (250.000 euro) e della finalità dell’offerta.

Marino estendendo la voce del settore ha espresso in merito alcune considerazioni a tutela dei risparmiatori “la disposizione rischia di esporre la posizione degli investitori non professionali a quei rischi che proprio la disciplina dell’offerta fuori sede è finalizzata a neutralizzare. L’esenzione dalla disciplina dell’offerta fuori sede, infatti, comporta la soppressione di tutti i presidi di tutela che il legislatore ha voluto disporre a favore dei risparmiatori che si trovano in una posizione di debolezza rispetto all’offerente degli strumenti finanziari. Tale debolezza è evidente soprattutto sul piano dello squilibrio informativo a sfavore del risparmiatore. Il consulente abilitato all’offerta fuori sede opera, peraltro, sotto la responsabilità solidale, incondizionata anche per fatti penali, del soggetto abilitato mandante”- e pone l’attenzione “In un contesto internazionale di scarsa educazione finanziaria nel quale l’Italia si colloca tra i paesi in cui il livello di alfabetizzazione finanziaria risulta più basso anche a causa dell’overconfidence degli investitori, abbassare la soglia di tutela espone a gravi rischi la tutela del risparmio non giustificati da inferiori costi nel collocamento”.

Infine, aggiunge “occorre valutare anche l’impatto che una simile a disposizione potrebbe avere sulla tutela degli investitori in seguito all’entrata in vigore delle disposizioni comunitarie sulle cripto-attività. il combinato disposto dell’esenzione contenuta nell’art. 1 del D.d.l. in esame e delle norme che individuano l’ambito di applicazione del Regolamento MiCA potrebbe escludere il risparmiatore italiano da ogni forma di tutela rispetto alla vendita di cripto-attività qualificabili come strumenti finanziari”.


Fonte: http://news.teleborsa.it/NewsFeed.ashx

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