in

Bankitalia, Signorini: “Cripto-attività inadatte a uso come mezzo pagamento”

(Teleborsa) – Le cripto-attività sono “inadatte all’uso come mezzo di pagamento” perché caratterizzate da una “estrema volatilità”. Lo ha affermato il Direttore generale della Banca d’Italia Luigi Federico Signorini, in occasione dell’incontro con la Scuola Superiore della Magistratura.

“La grande volatilità delle quotazioni le rende evidentemente inadatte all’uso come mezzo di pagamento; esse hanno svolto finora solo una funzione speculativa“, ha detto Sigorini, dopo aver ricordato i casi Terra/Luna avvenuto a maggio ed FTX a novembre. “La Banca d’Italia, come altre autorità monetarie e di vigilanza – sottolinea – da tempo mette in guardia il pubblico nei confronti di atteggiamenti non sufficientemente attenti e cauti nei confronti di questo tipo di strumenti”.

Il Direttore di Bankitalia ha criticato la concezione che riporta ad unità un insieme di strumenti legato esclusivamente dalla tecnologia perché afferma che “è fuorviante”, mentre quello che rileva ai fini della della regolamentazione e dell’uso “è la sostanza economico-finanziaria”. “Se uno strumento rappresenta un’attività per qualcuno, ma non è passività di nessuno, il suo valore non poggia su alcun elemento concreto; – prosegue Signorini – il rischio insito è estremo e non può essere mitigato dalla regolamentazione”.

Secondo Signorini “la distinzione rilevante quindi non è quella tra tecnologie più o meno avanzate, ma tra strumenti che sono in qualche modo assimilabili a quelli tradizionali, in quanto emessi da un’entità ben identificabile che detiene un adeguato paniere di attività a contropartita, e strumenti per i quali questa condizione non si verifica“. Nel primo caso – afferma – “è ragionevole adottare una regolamentazione simile, nella sostanza, a quella degli strumenti tradizionali” e nel secondo caso no.

Il Direttore dell’Istituto di via Nazionale ha argomentato il problema del foro competente ed il concetto di “code is law”, concludendo che “nessuna tecnologia finanziaria possa fare a meno di porsi il problema della b, giudiziale o stragiudiziale che sia”.

A questo proposito Signorini ha sottolineato l’importanza dell’Arbitro bancario finanziario, affermando che serve a “consolidare la fiducia nel sistema finanziario e rafforzare la tutela dei diritti anche nei casi più minuti” e ricordando che “la percentuale di controversie che ogni anno, dopo essere state sottoposte all’Arbitro, giungono all’attenzione del giudice civile è esigua“.

“Nel 2021 solo l’1,4 per cento è approdata in una corte di giustizia – ha rilevato Signorini – e in oltre l’80 per cento di questo 1,4 per cento, il giudice ha confermato la decisione dell’Arbitro. In altre parole, solo in una percentuale minima dei casi la decisione dell’Arbitro è stata rovesciata in giudizio”.


Fonte: http://news.teleborsa.it/NewsFeed.ashx

Wall Street in ribasso dopo commenti hawkish e dati macro contrastanti

Bending Spoons acquista l'ex unicorno Evernote