(Teleborsa) – Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, ha firmato il decreto che disciplina i criteri di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto per i lavoratori autonomi. Si tratta di 200 euro una tantum.
“Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando – spiega una nota – ha firmato il Decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum introdotta dal Decreto Aiuti (articolo 33, Decreto legge 17 maggio 2022, numero 50, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022, numero 91), quale misura di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso”.
La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione finanziaria implementata dal Decreto Aiuti bis a 600 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa. I beneficiari dell’indennità sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509 e al Decreto legislativo 10 febbraio 1996, numero 103 che, nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. I destinatari della misura una tantum, pari a 200 euro e corrisposta a seguito di presentazione domanda devono essere già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, con partita Iva e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.
Il beneficio – viene chiarito – non è compatibile con le misure introdotte dagli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti. Quanto alle modalità di presentazione della domanda, il soggetto interessato dovrà presentare istanza agli enti di previdenza a cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli Enti previdenziali.
Il provvedimento precisa che l’indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detenga informazioni utili.