(Teleborsa) – Resta confermata la determinazione del costo della banda Ethernet (Eth) effettuata dall’Agcom. La decisione è contenuta in una complessa sentenza con la quale il Tar del Lazio ha respinto un ricorso proposto da Fastweb. Con il primo motivo di ricorso la società telefonica deduceva l’illegittimità della determinazione del costo, affermando, in particolare, che l’Agcom avrebbe fatto uso di un modello con il quale sarebbe pervenuta a un risultato falsato dall’erroneità del valore di partenza. Tesi questa, respinta dal Tar, secondo il quale l’Autorità ha applicato “uno specifico modello di costo che ha consentito l’individuazione dei costi medi ivi definiti”, utilizzando quindi “un modello di calcolo innovativo“.
Con il secondo motivo Fastweb lamentava un ulteriore profilo di illegittimità della definizione del costo, deducendo che, essendo il prezzo della banda Eth determinato anche in funzione del consumo medio per cliente, il quale avrebbe un andamento crescente in relazione all’aumento del fabbisogno di traffico dati in ragione della costante evoluzione dei servizi che ne richiedono il consumo, l’Autorità avrebbe sottostimato questo consumo medio di banda già nel 2018, riducendolo ulteriormente nella analisi attuale. Per i giudici, però, “le difese svolte dell’Autorità sul punto hanno motivatamente illustrato l’approccio metodologico seguito per la determinazione del valore contestato”.
Quanto, poi, alla censura di eccessivamente elevatezza dei coti di rete Ethernet, il Tar ha ritenuto che “il motivo non può essere favorevolmente apprezzato, posto che la ricorrente non fornisce alcun elemento oggettivo, né valide ragioni sulla base delle quali occorrerebbe operare l’invocata riduzione dei costi di rete”. Stessa sorte – ovvero il rigetto – per gli ulteriori otto motivi di ricorso proposti.