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Lista del CdA, Assogestioni: proporzionale puro sia appannaggio dell’autonomia statutaria

(Teleborsa) – La previsione di un premio di maggioranza per la lista che ottiene più voti “appare non adeguata rispetto all’esigenza di garantire governabilità all’impresa e unitarietà della gestione aziendale da parte del consiglio”. Lo afferma Assogestioni (associazione italiana delle società di gestione del risparmio) nella consultazione dell’autorità sulla nuova normativa riguarda la lista del CdA introdotta con la Legge Capitali.

Secondo l’associazione, infatti, può dirsi garantita la governabilità qualora il CdA sia messo nelle condizioni di poter esercitare stabilmente le proprie prerogative di gestione e di indirizzo strategico dell’azienda, in tutte le delibere che questi è chiamato ad assumere.

La previsione di default di un meccanismo proporzionale con un premio di maggioranza minimo non è sufficiente: potrebbe infatti non permettere al board di assumere una delibera cruciale, ovvero quella sulla propria riproposizione attraverso la presentazione della lista del CdA uscente – delibera che, a esito della legge capitali, deve essere assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti. Alla luce di ciò, in ottica di garantire la più adeguata governabilità all’impresa, il numero di posti che dovrebbe essere riservato alla lista
del CdA risultata prima in via di default dovrebbe essere almeno i 2/3 dei membri del CdA.

Inoltre, viene osservato come gli stessi investitori istituzionali/azionisti di minoranza, proprio ai fini di preservare il più possibile l’equilibrio tra indirizzo e gestione da parte della maggioranza ed engagement e monitoraggio da parte delle minoranze istituzionali, in ottemperanza alle proprie prerogative di stewardship, di norma limitano la presentazione di candidati per l’elezione nei board ai posti riservati alle minoranze.

Secondo Assogestioni, andrebbe chiarito che il criterio proporzionale di ripartizione dei posti in consiglio previsto dalla norma primaria non riguarda l’intero board (come invece attualmente previsto dall’articolato, sebbene con il correttivo del premio di minoranza), bensì solo la quota dei seggi “di competenza” della minoranza sulla base delle indicazioni statutarie. Tale quota, sulla base delle indicazioni della normativa primaria, non potrà essere inferiore al 20% dei componenti da eleggere. Coerentemente ai principi di flessibilità, proporzionalità e governabilità delle aziende, l’eventuale graduazione di ulteriori posti da assegnare alle liste di minoranza (ovvero la previsione, eventuale, di un sistema proporzionale puro) dovrebbe essere appannaggio dell’autonomia statutaria e non derivare dall’applicazione di meccanismi ex lege/regolamentari.


Fonte: http://news.teleborsa.it/NewsFeed.ashx

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