(Teleborsa) – Il Consiglio di Stato conferma la piena legge del provvedimento dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) che ha interdetto, per ragioni di safety, la richiesta di costi extra da parte delle compagnie aeree per la prenotazione del posto contiguo agli accompagnatori dei passeggeri minori di 12 anni e dei disabili, ritenendola pratica commerciale. Il Consiglio di Stato ha, così, respinto l’appello proposto da Ryanair avverso la sentenza del TAR Lazio del novembre 2022.
Secondo la tesi del vettore low cost non accolta dal Consiglio di Stato, la normativa comunitaria non prevederebbe alcun obbligo in base al quale la vicinanza tra minore e accompagnatore debba essere gratuita. Infatti, gli aspetti tariffari sarebbero rimessi, dalla normativa europea di settore, alla libera scelta imprenditoriale dei vettori aerei, nel rispetto dell’art. 22 del Regolamento CE 1008/2008.
Il Consiglio di Stato, diversamente, ha accolto la tesi dell’Enac secondo cui la safety assicurata dalla vicinitas dell’accompagnatore non può essere considerata un servizio extra di cui poter beneficiare solo previo pagamento di un costo aggiuntivo. Nella sentenza si afferma, infatti, che la necessità della contiguità dei posti fra minore ed accompagnatore è chiaramente connessa all’obbligo di safety, il cui assolvimento grava sul vettore e non può essere condizionato al pagamento di alcun supplemento.
“Accogliamo con soddisfazione la pronuncia del Consiglio di Stato – ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma – che conferma un provvedimento fortemente voluto da me e dal direttore generale Alessio Quaranta nel luglio del 2021, con cui abbiamo imposto alle compagnie aeree l’assegnazione gratuita dei posti a sedere a minori e a persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori e/o accompagnatori. Un ulteriore riconoscimento della mission dell’Enac a favore della centralità del passeggero nel sistema dell’aviazione civile e dell’interesse pubblico: il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti, nessuno escluso”.