(Teleborsa) – La Corte di Cassazione, con la sentenza ottenuta dai legali Anief, osserva che Corte di Giustizia UE è intervenuta nella stessa materia con una nuova sentenza (30.11.2023, in causa C-270/22), con cui ha stabilito che: “La clausola 4 deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio”.
Applicando questi principi, la Corte di appello di Bologna ha riconosciuto al ricorrente Anief 4.496 euro a titolo di differenze stipendiali.