(Teleborsa) – Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “La revisione negli enti locali: area Attività contrattuale e appalti”. Si tratta di un aggiornamento delle carte di lavoro a supporto dello svolgimento dell’attività di revisione degli enti locali con particolare riferimento alle verifiche relative all’area “attività contrattuale e appalti” alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e alla recente prassi. Il lavoro rientra nell’attività dell’area di delega “Contabilità e revisione degli Enti locali e delle società a partecipazione pubblica”, alla quale sono delegati i consiglieri nazionali Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri.
Questo lavoro – spiega il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in una nota – rientra in un più ampio intervento di aggiornamento degli strumenti operativi allegati al documento “La revisione negli enti locali: Quaderno II” pubblicato dal Cndcec nel mese di luglio 2020 al fine di fornire a quanti svolgono il ruolo di organo di controllo negli enti locali un supporto operativo adeguato e allineato alle recenti modifiche normative e di prassi. Questo documento, in particolare, è il frutto della revisione dei precedenti modelli (check-list e verbale) a seguito dell’abrogazione dal 1 luglio 2023 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’aggiornamento con le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31.3.2023 Suppl. Ordinario n. 12. Il d.lgs. 36/2023 è entrato in vigore il 1 aprile 2023 ma il Codice ha acquisito efficacia a partire dal 1 luglio 2023 prevedendo per alcune disposizioni un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, in cui si applicavano ancora le disposizioni del vecchio codice d.lgs. 50/2016.
Il Cndcec propone check-list e un modello di verbale che, senza presunzione di completezza ed esaustività, – si legge nella nota – “possono costituire la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio. Si tratta di strumenti operativi che, non avendo rango di principio, non sono vincolanti e possono essere declinati a discrezione del revisore”.