(Teleborsa) – Il riscatto degli anni di laurea non può essere “neutralizzato” per passare nel computo della pensione dal sistema retributivo a quello misto.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 112, depositata oggi, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. Riforma Dini del sistema pensionistico) e dell’art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), sollevata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.
Il tribunale romano riteneva tali disposizioni contrastanti con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non è previsto il diritto alla neutralizzazione dei contributi versati in seguito al riscatto volontario degli anni di laurea, quando ciò sia necessario per uscire dal sistema retributivo di computo della pensione, applicabile all’interessato proprio in virtù del riscatto, e accedere al sistema misto, rivelatosi più conveniente al momento del pensionamento.