(Teleborsa) – Nei primi sei anni di vita del figlio (o dall’entrata in famiglia del minore adottato), i genitori lavoratori dipendenti possono usufruire fino a due mesi di congedo parentale con indennizzo all’80%. Lo rende noto l‘INPS con una circolare, dove fornisce istruzioni riguardo alla misura prevista dalla legge di Bilancio, che introduce, oltre al primo mese indennizzato all’80%, un ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione, il quale sale all’80% solo per il 2024.
I restanti sette mesi sono indennizzati al 30%, indipendentemente dalla situazione reddituale.
Per quanto riguarda i periodi residui di congedo parentale, fino a un limite di 10 o 11 mesi (qualora il padre lavoratore decida di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, a meno che il genitore interessato non abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. In questo ultimo caso, sono indennizzati al 30% della retribuzione.