(Teleborsa) – Il Consiglio dell’UE ha adottato una direttiva che modifica la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi, che disciplina i gestori di hedge fund, fondi di private equity, fondi di debito privato, fondi immobiliari e altri fondi di investimento alternativi nell’UE. La direttiva modernizza inoltre il quadro normativo per l’Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS), ovvero i fondi di investimento retail plain-vanilla a livello UE come i fondi comuni di investimento e le società di investimento.
Le nuove norme “migliorano l’integrazione dei mercati della gestione patrimoniale in Europa e modernizzano il quadro per i principali aspetti normativi”, si legge in una nota. Inoltre, migliorano la disponibilità di strumenti di gestione della liquidità, con nuovi obblighi per i gestori di provvedere all’attivazione di tali strumenti; ciò contribuirà a garantire che i gestori dei fondi siano ben attrezzati per gestire deflussi significativi in periodi di turbolenza finanziaria.
La direttiva di modifica riguarda anche un quadro UE per i fondi che originano prestiti, ovvero i fondi che forniscono credito alle imprese, integrato con diversi requisiti per alleviare i rischi per la stabilità finanziaria e garantire un livello adeguato di protezione degli investitori. La direttiva introduce norme rafforzate per la delega da parte dei gestori degli investimenti a terzi; ciò consentirà loro di attingere meglio alle migliori risorse dagli specialisti del mercato, soggetto a una supervisione rafforzata e preservando l’integrità del mercato.
Altri componenti chiave delle nuove regole includono una migliore condivisione dei dati e cooperazione tra le autorità, e nuove misure per identificare costi eccessivi che potrebbero essere addebitati ai fondi, e quindi ai loro investitori, nonché sulla prevenzione di possibili nomi fuorvianti per proteggere meglio gli investitori.
La direttiva sarà ora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. Gli Stati membri avranno 24 mesi dall’entrata in vigore per recepire le norme nella legislazione nazionale.