(Teleborsa) – Il Consiglio dei ministri, riunito questa mattina a Palazzo Chigi, su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un decreto legge relativo a misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. Alle imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria delle imprese è concessa a titolo gratuito, senza valutazione, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino alla misura dell’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta; del 90 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria del primo livello, nel caso di riassicurazione. Per l’accesso, le imprese devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la richiesta, almeno il 70 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure. Può essere altresì richiesto un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse, ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”) e pari al valore complessivo, attualizzato, della differenza tra interessi calcolati nell’arco dell’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale, e gli interessi determinati applicando un tasso pari al 50 per cento del contrattuale. I crediti vantati dalle imprese o dai cessionari nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria sopra definiti sono prededucibili ai sensi dell’articolo 6 del codice della crisi e dell’insolvenza, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.Ai lavoratori subordinati, impiegati da datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese come sopra definite, è riconosciuta per il 2024 dall’INPS un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, in misura pari a quella prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane. Il nesso causale è individuato nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente. Al fine di garantire continuità aziendale e sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali più rappresentative, da stipularsi presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori. Le integrazioni di cui al presente articolo sono incompatibili con i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le integrazioni sono erogate direttamente dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e il relativo importo è rimborsato dall’INPS. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il sostegno sia pagato direttamente dall’INPS. LEGGI TUTTO