(Teleborsa) – La presidenza spagnola e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico su una legge UE sul recupero e la confisca dei beni. La nuova direttiva stabilisce norme minime a livello europeo in materia di tracciamento, identificazione, congelamento, confisca e gestione dei beni criminali, e ha l’obiettivo di rafforzare le capacità degli Stati membri di combattere la criminalità organizzata.
Nonostante l’esistenza di una serie di leggi dell’UE sul rintracciamento e la confisca dei beni illegali – con le norme italiane che sono tra le più avanzate vista l’applicazione nella lotta alle mafie – nel 2020 il Consiglio ha invitato la Commissione a rafforzare il quadro giuridico sul tema. L’accordo odierno dovrà essere approvato dai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper). Se approvato, il testo dovrà passare attraverso il processo di adozione formale sia al Consiglio che al Parlamento europeo.
La direttiva – si legge in una nota – si applicherà a un’ampia gamma di reati, come la criminalità organizzata, il terrorismo, la tratta di esseri umani e il traffico di droga. Prevede inoltre l’obbligo per gli Stati membri di garantire che le autorità coinvolte nel rintracciamento, nel congelamento e nella gestione del denaro proveniente da attività criminali dispongano di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate.
Secondo il testo concordato oggi, gli Stati membri devono adottare misure per consentire il congelamento dei beni al fine di garantire un’eventuale confisca e garantire, in caso di condanna definitiva, la confisca degli strumenti e dei proventi derivanti da un reato. Se i beni criminali vengono trasferiti a un terzo, deve essere possibile anche la confisca, ma solo se il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che lo scopo del trasferimento o dell’acquisizione era quello di evitare la confisca.
Gli Stati membri saranno tenuti a designare le autorità (uffici di gestione patrimoniale) per gestire i beni congelati o confiscati, sia attraverso la gestione diretta sia attraverso la fornitura di supporto e consulenza ad altri organismi responsabili della gestione dei beni congelati e confiscati. Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a consentire la vendita di beni congelati, anche prima della confisca definitiva, a determinate condizioni, ad esempio se la proprietà è deperibile.