(Teleborsa) – “L’indice dell’attuale assegno una tantum prevista dall’ultima Legge di Bilancio è meno della metà della indennità di vacanza contrattuale spettante, al netto degli arretrati da recuperare. Mentre nel biennio 2022-23 il costo della vita è vicino ad un incremento senza precedenti, pari quasi al 11,4%”. È quanto evidenzia l’Anief avviando le adesioni alla campagna di recupero dell’indennità piena prevista per legge e che quindi va assegnata almeno per gli anni 2022 e 2023.
L’ultimo aggiornamento, introdotto con la Legge 30 dicembre 2021,n.234 (Legge di Bilancio 2022) al comma 609 dell’articolo 1, – spiega il sindacato – prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2022-2024, si dia luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari: dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30%, dal 1° luglio 2022 0,50%. Tale indicizzazione, però, avvenuta in base alla NADEF del settembre 2021, quando si stimava un tasso dell’1,5%, doveva nell’ultima Legge di bilancio, essere allineata al tasso di inflazione programmata certificato per il 2022 nella NADEF stessa (nota di aggiornamento del documento di economia e finanza) e previsionale per il 2023. Ciò – afferma l’Anief – non è avvenuto, perché il Governo pur non bloccando espressamente l’allineamento del tasso di indennità di vacanza contrattuale come aveva fatto per il 2013-2017 (Legge 133/2008, DPR122/2013, Legge 147/2013) ha stabilito di erogare soltanto un emolumento una tantum per il 2023, senza aggiornare l’indice di IVC.
La Legge 29 dicembre 2022, n.197 (LeggediBilancio2023) all’articolo 1,comma 330, prevede infatti che “per l’anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all’erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 per cento dello stipendi o con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza”.
Anief ricorda che l’indennità di vacanza contrattuale è uno strumento, costituzionalmente protetto, introdotto a seguito dei patti sociali con la privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, per tutelare la retribuzione del personale, in sede di definizione delle risorse contrattuali, attraverso una copertura economica immediata, mensile che costituisce un’anticipazione dei benefici economici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. Tale copertura è pari al 30% della previsione ISTAT dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari,e pari al 50% del predetto indice, dopo sei mesi di vacanza contrattuale.
Attualmente, invece, il tasso di inflazione programmata (TIP) per il 2022 è del 7,1% e per il 2023 è del 4,3%, mentre per il 2021 è dello 0,50%. Pertanto, essendo assorbita l’indennità di vacanza contrattuale per il 2021, a seguito della sottoscrizione del CCNL 2019/2021, rimane da allineare nella misura del 30% dal 1° aprile 2022 e nella misura del 50% dal 1° luglio 2022 l’assegno relativo all’indennità di vacanza contrattuale nella misura di un ulteriore aumento, come da tabella, che fa da esempio, rapportata per un docente laureato di scuola secondaria e posto nella seconda fascia stipendiale.