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Dl Contrasto disagio e criminalità giovanile: i provvedimenti allo studio

(Teleborsa) – L’avviso orale, con convocazione del minore da parte del questore, “può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età”. E se il soggetto al quale è stato notificato l’avviso risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti ad armi o droga, il questore può proporre al tribunale il divieto di utilizzare “piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari”. Queste alcune delle misure previste nella bozza del dl di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, all’esame oggi del pre Consiglio dei ministri.

Il minore al di sopra dei 14 anni – si legge nella bozza – può essere sottoposto alla procedura di ammonimento da parte del questore. A questo fine il questore lo convoca “unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale”. Nei confronti di chi “era tenuto alla sorveglianza del minore o all’assolvimento degli obblighi educativi è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Un “percorso di rieducazione del minore” viene introdotto nella bozza del dl. Il pm, nel caso di reati per i quali è prevista la pena non superiore nel massimo a 5 anni di reclusione – si legge nel testo – notifica al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento a condizione che il minore “acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione che preveda lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi”. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l’esito positivo del programma rieducativo, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all’attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce invece gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale.

Inasprite le misure per chi non manda i propri figli a scuola. La bozza del decreto legge abroga l’articolo del codice penale che prevede una multa di 30 euro e aggiunge un nuovo articolo che punisce fino a due anni di carcere “chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione obbligatoria”.
Via sostegno anche a genitori che non garantiscono istruzione. Inoltre niente assegno di inclusione per il nucleo familiare in cui il figlio o i figli non frequentano regolarmente la scuola dell’obbligo. Il provvedimento modifica il decreto Lavoro, approvato lo scorso maggio, inserendo il nuovo comma che recita: “Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo”. Nella stessa bozza, poi, è prevista la revoca dell’assegno per le famiglie in cui i genitori sono stati condannati in via definitiva per non aver mandato i figli alla scuola dell’obbligo.

Fondi per un totale di 32 milioni di euro in tre anni verranno stanziati per le scuole del Mezzogiorno per “potenziare l’organico dei docenti per l’accompagnamento dei progetti pilota del piano ‘Agenda Sud'”. La spesa autorizzata per il 2023 sarà di 6,4 milioni, per il 2024 di 16 milioni e per il 2025 di 9,6 milioni. Il provvedimento prevede, poi, a partire dal primo gennaio 2024 l’istituzione di un Fondo contro la dispersione scolastica.

Una norma per la “tutela della dignità delle vittime dei reati commessi per via telematica” è introdotta nella bozza del dl. Si prevede che la vittima possa inoltrare “al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale riguardante i fatti di reato di cui è stato vittima, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora la condotta, da identificare espressamente tramite relativo uniform resource locator (Url), non integri le fattispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali o da altre norme incriminatrici”. Nel caso di mancata risposta oppure se non è possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.

Nel Comitato metropolitano copresieduto dal prefetto e dal sindaco delle grandi città sarà istituito un Osservatorio sulla devianza minorile con il compito di coordinare percorsi dedicati per la prevenzione della dispersione scolastica, nonché interventi di rigenerazione urbana nelle periferie e di educazione alla legalità.


Fonte: http://news.teleborsa.it/NewsFeed.ashx

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