(Teleborsa) – Le assemblee delle società quotate permanentemente a porte chiuse sono “assolutamente non rispondenti ai principi internazionali di buona governance“, ma si potrebbe “prevedere una limitazione al diritto di intervento verbale ad azionisti” che non abbiamo un certo numero di azioni e si potrebbe “potenziare la figura del rappresentante comune”. Lo ha sostenuto Dario Trevisan, Managing Partner dello studio legale Trevisan & Associati, nel corso dell’audizione in Commissione Finanze e Tesoro sul disegno di legge “Competitività dei capitali”.
Da oltre 25 anni, lo studio svolge, su base continuativa, un’attività di assistenza a favore di investitori istituzionali e/o fondi di investimento, sia italiani che esteri, per assicurare loro l’esercizio dei diritti di intervento e di voto per delega nelle relative nelle assemblee. Solo nel 2022, ha espresso il voto per conto di migliaia di investitori istituzionali, italiani ed esteri, in oltre 450 assemblee.
Trevisan ha sottolineato che le guidelines dei principali operatori attivi a livello globale esprimono una “valutazione negativa per quelle forme di partecipazione alle assemblee che escludono totalmente la possibilità di interazione dei soci, sia che avvenga in forma fisica, sia in via telematica, come quelle a porte chiuse tramite il Rappresentante Designato. Ciò in quanto viene ravvisato il rischio di una possibile limitazione dei diritti dei soci di informativa e discussione con l’organo di gestione nel corso dell’assemblea”.
Secondo l’esperto, la figura del Rappresentante Comune può “essere potenziata“, “evitando che ciò, tuttavia, consenta l’introduzione di meccanismi di disallineamento rispetto agli standard internazionali che valutano negativamente la tenuta di assemblee di azionisti a porte chiuse, soprattutto in relazione alle società con capitale diffuso. Tale figura diventerebbe uno strumento parallelo funzionale all’esercizio dei diritti di voto per delega “in presenza”, ma non sostitutivo del medesimo”.
Inoltre, “si potrebbe consentire che l’avviso di convocazione – salvo diversa previsione statutaria – possa prevedere la possibilità effettuare interventi verbali e la proposizione di domande in assemblea in presenza solo per quegli azionisti che si fossero accreditati con un numero di azioni corrispondente ad un controvalore minimo (10.000 euro), calcolato e/o individuato con riferimento ai corsi di borsa dei titoli alla data della “Record Date” come indicata nell’avviso di convocazione dell’assemblea”.