(Teleborsa) – Il 2022 è stato caratterizzato da una flessione (-31%) del numero dei ricorsi presentati all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), oltre 15.400, e da una significativa ridistribuzione delle controversie per materia: è notevolmente aumentato il peso dei ricorsi in tema di servizi e strumenti di pagamento, anche per effetto della maggiore diffusione dei pagamenti digitali. Al contempo, il contenzioso sui finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e sui buoni fruttiferi postali, come nel 2021, continua a diminuire in relazione alla complessità del quadro normativo.
È quanto emerge dalla relazione annuale dello stesso ABF, un organismo indipendente (sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia) e alternativo alla giustizia civile per la risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Scendendo più nei dettagli, nel 2022 l’Arbitro ha ricevuto 4.809 ricorsi riguardanti l’uso fraudolento di servizi e strumenti di pagamento, in flessione del 13% rispetto al 2021. Il 42% delle frodi segnalate nel 2022 ha riguardato casi di phishing, spoofing, smishing e vishing, in cui i truffatori utilizzano i canali di comunicazione digitale anche in modo combinato per indurre la vittima a cedere le credenziali di accesso al conto e quelle dispositive; di questi, circa il 70% dei ricorsi ha riguardato le carte di debito e quelle di credito. Tra le restanti categorie, le principali motivazioni del ricorso sono risultate, in ordine di rilevanza, le frodi relative ai pagamenti online (17%) e alle operazioni presso ATM (15%).
Lo scorso anno le decisioni dei Collegi sono state oltre 17.300, in calo rispetto al 2021 coerentemente con la riduzione del numero dei ricorsi ricevuti. Nel 34% dei casi l’esito è stato favorevole ai clienti con l’accoglimento totale o parziale delle richieste; per il 18% dei ricorsi è intervenuta la dichiarazione della cessazione della materia del contendere per accordo intervenuto tra le parti. Nei restanti casi il Collegio ha respinto le istanze in quanto infondate.
Nel 2022 la durata media della procedura, al netto delle sospensioni, è stata di 120 giorni (in diminuzione rispetto al 2021). La durata è di molto inferiore ai 180 giorni previsti dalla normativa, termine entro il quale si è concluso il 93% dei procedimenti. La durata media al lordo delle sospensioni è stata pari a 140 giorni.