(Teleborsa) – Una volta che il PNRR di un Paese membro è stato approvato dal Consiglio Ue “solo in casi eccezionali il Paese in questione può chiedere una revisione del Piano, in linea con l’art 21″ del Regolamento sul Fondo di Ripresa e Resilienza.
Lo sottolinea all’Ansa un portavoce della Commissione Ue in merito all’eventualità che l’Italia possa modificare il suo PNRR.
“Lo Stato deve dimostrare che non può più attuare il Piano o parte di esso a causa di circostanze oggettive”. La richiesta fa scattare “una rigorosa valutazione, caso per caso, da parte della Commissione e assieme al Paese interessato”, si aggiunge.