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Bollette, stop modifiche unilaterali contratti. Passaggio a mercato tutelato: come funziona?

(Teleborsa) – Può capitare che la prossima bolletta di luce e gas non arrivi dall’operatore che si era scelto per la fornitura di energia. La motivazione potrebbe essere molto semplice: il provider di energia potrebbe non essere stato più in grado di rispettare gli impegni a causa dell’instabilità sui mercati energetici e per questo potrebbe aver deciso di “abbandonare” l’utente. Nessuna interruzione delle utenze, naturalmente: il consumatore finisce nel Servizio di Ultima Istanza in caso di fornitura gas, o in regime di Maggior Tutela nel caso dell’energia elettrica, anche se aveva scelto di passare al Mercato Libero.

Tale “escamotage” è stato formalizzato dal Decreto Aiuti Bis per far fronte a una pratica poco diffusa negli scorsi anni nel mercato dell’energia ma sempre più presente dopo l’impennata dei prezzi: la modifica unilaterale del contratto. Con il provvedimento ora in attesa della sua conversione in legge, infatti, il Governo ha imposto la sospensione, fino al 30 aprile 2023, della facoltà per le aziende fornitrici di elettricità e gas di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali sul prezzo, con validità retroattiva alle comunicazioni già inviate nelle scorse settimane ma non ancora entrate in vigore.

“Il provvedimento ha dato una boccata d’ossigeno ai consumatori per cercare di evitare, nei limiti del possibile, di incorrere in modifiche contrattuali peggiorative rispetto alle tariffe applicate agli anni precedenti – ha spiegato Gianluca Di Ascenzo, presidente di Codacons –. Molti operatori si sono adeguati alla norma. La misura però scade la prossima primavera: noi ci auguriamo che l’emergenza rientri per il prossimo aprile ma il timore è che purtroppo non sarà così”.

I critici della norma hanno osservato che mentre con la modifica unilaterale del contratto si godeva di 60 giorni di preavviso per l’applicazione delle nuove condizioni tariffarie (e, dunque, ancora 60 giorni di fornitura ai vecchi prezzi), con la cessazione del contratto non c’è alcun preavviso e, al termine del mese solare della comunicazione, il cliente viene trasferito alle società che erogano il servizio di ultima istanza. Nessuna garanzia di risparmio con il passaggio al mercato tutelato ma al cliente è assicurato il diritto di poter scegliere liberamente una nuova offerta sul mercato: una “soluzione tampone” per dare risposta alle numerose segnalazioni giunte all’associazione dei consumatori prima dell’introduzione della norma.

“In linea generale le tariffe del regime tutelato sono più care rispetto a quelle che si trovano sul mercato libero. Per verificarlo basta andare sul Portale Offerte dell’Autorità dove si può comunque scegliere una nuova offerta. Una situazione preferibile a quella invece in cui un’azienda decide d’imperio l’aumento della mia tariffa sulla quale non posso agire”, ha sottolineato Di Ascenzo.

Nello specifico, il servizio di ultima istanza è un regime contrattuale pensato dall’Autorità per far confluire i clienti delle società che possano trovarsi in fallimento o, comunque, impossibilitate a proseguire la fornitura al cliente finale. Per quel che riguarda le condizioni tariffarie, per i primi 6 mesi di permanenza in tale regime, sono le stesse del servizio di Maggior Tutela. Trascorso tale periodo – per scoraggiare i clienti a permanere in questo regime e spingerli a sottoscrivere un nuovo contratto con un fornitore del Mercato libero – si applica un sovrapprezzo alle condizioni di tutela.

A trovarsi in questa situazione potrebbero essere quegli utenti che hanno un contratto luce o gas in scadenza tra agosto e dicembre, magari a prezzo fisso, bloccato lo scorso anno (quindi a cifre molto più basse delle quotazioni attuali).


Fonte: http://news.teleborsa.it/NewsFeed.ashx

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