(Teleborsa) – “Assicuro la massima disponibilità a trovare in tempi brevi – in raccordo con gli altri ministeri competenti – una soluzione equa ed efficace che possa soddisfare le legittime aspettative di questi cittadini”. È quanto ha affermato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al question time alla Camera, rispondendo ad un’interrogazione sull’Assegno unico per gli impiegati Maeci in servizio presso la rete diplomatico-consolare.
Orlando ha premesso come l’introduzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico “ha costituito un vero e proprio cambio di paradigma nelle politiche per la famiglia. Questo ha, infatti, permesso di superare la disciplina previgente, frammentata e disomogenea, e di concentrare le risorse in un unico istituto onnicomprensivo, in grado di sostenere le famiglie e l’occupazione, a partire da quella femminile”.
Ma per quanto riguarda la spettanza del beneficio agli impiegati del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionali in servizio presso la rete diplomatico-consolare, ha ricordato che la norma prevede il riconoscimento del beneficio “a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno” e “alla luce di ciò, i dipendenti a contratto, in servizio presso la rete estera del Ministero degli Affari esteri, stante la residenza all’estero, non possono accedere alla misura nè risulta possibile, ai fini del riconoscimento del beneficio, considerare la residenza fiscale in luogo di quella anagrafica”.
Inoltre, “i criteri oggettivi per individuare la composizione del nucleo familiare e determinare l’ammontare dell’Assegno Unico sono basati sull’Isee la cui certificazione, riferendosi alla famiglia anagrafica, è riservata ai soggetti residenti in Italia, risultando inapplicabile ai nuclei familiari residenti all’estero”, ha proseguito. Il ministro ha però aggiunto che “non può essere sottaciuto il legittimo affidamento esistente da parte di genitori con figli impiegati presso le Rappresentanze diplomatiche – consolari all’estero, che, prima della novella introdotta, beneficiavano delle misure” e “posto che non può essere intaccato l’impianto complessivo e i principi e criteri posti della legge delega, sono già allo studio misure speciali e alternative, che – preferibilmente attraverso la normativa di settore applicabile alla specifica categoria – consentano, da un lato, al personale interessato di mantenere l’importo dei benefici già in godimento fino al 28 febbraio 2022 e, dall’altro, individuino uno strumento ad hoc per assicurare un’adeguata considerazione dei carichi di famiglia”.