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Sospensione termini pagamento contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurazione obbligatoria

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L’emergenza Covid-19 ha portato il nostro Governo ad intervenire nuovamente, questa volta focalizzandosi maggiormente su aspetti economici e fiscali dei contribuenti residenti o con sede operativa nel nostro Paese.
A livello nazionale le preoccupazioni di imprenditori e professionisti riguardano proprio la pianificazione dei pagamenti nei confronti dell’Erario e dell’INPS.
Il Decreto Legge n.18 del 17.03.2020 è andato ad apportare delle importanti modifiche al precedente intervento normativo D.L. n. 9 del 02.03.2020.

Non valgono per tutti le sospensioni dei pagamenti di tributi e contributi e non valgono per tutti nemmeno le regole in termini di modalità di fruizione della sospensione e del successivo termine di versamento.

In questo articolo analizziamo nello specifico i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Ai sensi dell’art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, i termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, operate in qualità di sostituto d’imposta;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

L’art. 61 del DL 17.3.2020 n. 18, intervenendo nella platea dei soggetti interessati dalla suddetta sospensione, la estende ai seguenti soggetti:

  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marit­ timo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seg­ giovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

In relazione alla sospensione disposta dall’art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, l’INPS con la circolare n. 37 del 12.03.2020 ha stabilito che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.

A parere dello scrivente si ritiene che la suddetta precisazione dell’INPS possa estendersi anche all’art. 61 del D.L. N.18 DEL 17.03.2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (ovvero cadendo di domenica entro il 1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL si applica fino al 31.5.2020.

Per questi ultimi, i versamenti sospesi fino al 31.05.2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Occorre precisare che i soggetti che non svolgono una delle attività suddette e nel precedente periodo d’imposta hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro, non rientrano nella platea dei soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti, salvo la proroga valevole per i versamenti scadenti lo scorso 16.03.2020 spostati al 20.03.2020 e salvo che non abbiano la residenza o la sede operativa:

  • nei Comuni di Bergamo, Cremona, Lodi o Piacenza;
  • nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia;
  • nel Comune di Vo’ nella Regione Veneto.

Anche in questo caso i versamenti sospesi potranno essere versati:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (ovvero cadendo di domenica entro il 1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Risultano infine sospesi anche gli adempimenti connessi all’argomento in questione fino al 30.06.2020.
Alla luce delle suddette disposizioni normative bisogna prestare molta attenzione nell’individuare i benefici che aziende e professionisti possono applicare, tenuto conto delle molteplici variabili sopra elencate.

Lavinia Linguanti – Fisco 7


Fonte: https://quifinanza.it/pensioni/feed/

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