(Teleborsa) – Anche l’ultimo atto per l’operatività del superbonus al 100% è stato compiuto: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare che chiarisce dettagli e tempistiche.
Le domande per il nuovo maxi incentivo alla riqualificazione energetica e sismica potranno essere inviate a partire dal 15 ottobre 2020 e fino al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, quando sarà possibile accedere al beneficio dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta.
La circolare dell’Agenzia chiarisce poi una serie di aspetti legati alla domanda, con particolare riguardo a spese e beneficiari.
Dal lato dei beneficiari, il provvedimento chiarisce che l’agevolazione è garantita anche ai familiari del proprietario dell’immobile che abbiano sostenuto la spesa, agli inquilini ed ai conviventi del possessore o detentore dell’immobile, purché la convivenza sia iniziata prima dell’inizio dei lavori o del sostenimento delle spese.
La richiesta effettuata dal familiare è valida anche se la domanda riguarda immobile diverso dall’abitazione principale, ad esempio una seconda casa, ma non vale per gli immobili concessi in locazione o comodato d’uso.
L’incentivo spessa anche al futuro acquirente dell’immobile, a condizione che sia stato già stipulato un preliminare di vendita regolarmente registrato.
Anche imprenditori o autonomi potranno richiedere il rimborso per la quota parte delle spese sostenute dal condominio per le parti comuni, mentre per le singole unità immobiliari l’incentivo sarà valido solo per i cespiti che non attengono all’attività d’impresa.
Ammesse al rimborso anche le spese accessorie dell’intervento di riqualificazione, ad esempio il costo dei materiali o le spese attinenti alla progettazione, tipo perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione ed ispezione e prospezione.