(Teleborsa) – L’Inps ha concluso il riesame d’ufficio di circa 42.000 domande di indennità Covid-19 per il mese di marzo 2020, in precedenza respinte, relative ai titolari di assegno ordinario di invalidità (19mila circa) e ai lavoratori stagionali (23mila circa) con qualifica rilevata attraverso le comunicazioni obbligatorie (Unilav). Queste domande saranno quindi poste in pagamento sia per il mese di marzo sia per il mese di aprile 2020.
Lo fa sapere lo stesso istituto di Previdenza spiegando che a seguito delle novità introdotte dal decreto legge Rilancio, i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità potranno presentare domanda per le indennità Covid-19 in scadenza per il mese di marzo, fino a lunedì prossimo 8 giugno 2020 (termine previsto inizialmente al 3 giugno). L’eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell’indennità per il mese di aprile.
Analogo termine prorogato dell’8 giugno 2020 – prosegue l’Inps – viene previsto per i titolari di reddito di cittadinanza che, pur non avendo diritto all’indennità per il mese di marzo, possono beneficiare dell’integrazione del reddito di cittadinanza stesso fino a capienza dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020. In caso di ammissione al beneficio non sarà quindi pagata l’indennità Covid19, ma esclusivamente una integrazione del proprio reddito di cittadinanza in corso di percezione.
L’Istituto ricorda che le indennità Covid sono incompatibili con il Reddito di Emergenza (REM).