(Teleborsa) – I viaggiatori possono ottenere il rimborso integrale per rinuncia al viaggio anche per biglietti acquistati dopo il 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla tariffa, presentando la richiesta entro i termini indicati nelle disposizioni nazionali in materia e giustificando il mancato viaggio.
I motivi sono per quarantena, permanenza domiciliare e per tutti i viaggi con arrivo o partenza nelle aree indicate dal provvedimento; per viaggi programmati per partecipare a gite scolastiche, concorsi, manifestazioni, eventi o riunioni che sono stati annullati, rinviati o sospesi; e per viaggi programmati verso l’estero dove è impedito o vietato l’arrivo secondo le disposizioni emanate.
Per quanto riguarda i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso integrale è in bonus utilizzabile entro un anno. La richiesta può essere effettuata compilando l’apposito web form disponibile su trenitalia.com o presso qualsiasi biglietteria.
Per i treni regionali, il rimborso integrale è in denaro. La richiesta può essere effettuata compilando l’apposito modulo on line o presso le biglietterie.
Queste misure si aggiungono a quelle già adottate, in via autonoma e per sensibilità sociale, da Trenitalia che ha garantito alla propria clientela il rimborso integrale, richiesto entro il 1 marzo 2020, di qualsiasi tipologia di biglietti, anche di quelli di solito non rimborsabili, con qualsiasi data di viaggio e con qualunque destinazione.