(Teleborsa) – E’ illegittima la commissione dello 0,1% corrisposta da Lufthansa alle Agenzie di Viaggio per la vendita della biglietteria aerea e di conseguenza torna quindi all’1% come era prima del 2016. La differenza dovrà essere restituita dalla compagnia ai venditori, con l’aggiunta del calcolo degli interessi. Il Tribunale di Milano ha infatti dato ragione a Fiavet (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo) nella causa intentata contro la compagnia aerea tedesca con una sentenza, definita epocale, che condanna la scelta illegittima di modificare unilateralmente il contratto tra compagnia aerea e Agenzia di Viaggio. I Giudici hanno così dichiarato “nulla per indeterminatezza” la clausola del contratto di mandato di vendita della biglietteria che prevedeva la facoltà del vettore di fissazione unilaterale della commissione dovuta all’agente di viaggio, senza criteri e limiti.
Questo precedente giurisprudenziale permetterà di fondare la richiesta al vettore aereo di riconteggio e liquidazione della maggiore commissione dovuta alle Agenzie di Viaggio che hanno venduto la biglietteria Lufthansa dal 1° gennaio 2016 ricevendo la commissione ridotta, imposta illegittimamente dal vettore. Era appunto il gennaio 2016 quando Lufthansa cambiò unilateralmente la commissione per la vendita di biglietti aerei abbassandola dall’1% allo 0,1%. Una scelta considerata arbitraria da Fiavet e ora giudicata tale dal Tribunale di Milano nella sentenza del 21 aprile 2020 da cui si ottiene appunto una dichiarazione di illegittimità della modifica unilaterale della commissione.
“Sono entusiasta di questa vittoria – afferma la Presidente Fiavet, Ivana Jelinic – che è una battaglia di Fiavet proseguita con forza in questi anni a nome di tutte le Agenzie che ora, ne sono certa, diventerà simbolica nel futuro. Colgo l’occasione per ricordare, inoltre, che la zero commission applicabile in alcuni Paesi, non è consentita in Italia e se si vuole vendere nel nostro Paese, bisogna rispettarne le regole”.