(Teleborsa) – Riduzione del fatturato del 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto lo scorso anno per commercianti e artigiani con ricavi e compensi inferiori ai 50 milioni di euro, del 50% per quelli con ricavi e compensi superiori. L’INPS ha precisato i requisiti per la sospensione dell’obbligo del versamento relativo ai contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti di attività commerciali con scadenza il 18 maggio 2020.
Per coloro che rientrano nei requisiti stabiliti nel decreto Rilancio sono sospesi – rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020– i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Nella nota, l’Istituto evidenzia che, tra gli esercenti attività commerciali, rientrano nella previsione dell’art. 18 anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società e anche quelli che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, dopo il 31 marzo 2019.