(Teleborsa) – I bisogni abitativi a livello nazionali non risultano tutelati dalla Costituzione al pari del diritto della salute o quello al lavoro. Ciò accade nonostante la giurisprudenza costituzionale ne abbia riconosciuto negli anni la valenza di diritto sociale attinente alla dignità e alla vita di ogni persona.
A sottolinearlo è una nota della Corte dei Conti sulla base di un’indagine che mette in luce – anche alla luce delle ultime novità introdotte dalla decretazione d’urgenza per l’emergenza Covid-19 e della mole di risorse messe a disposizione del settore da utilizzare con procedure accelerate derogatorie delle modalità ordinarie – la necessità di un adeguato scambio di dati e informazioni fra i diversi livelli di governo coinvolti nella programmazione ed attuazione delle politiche abitative in modo quanto più possibile concertato.
Così come risulta necessario assicurare un adeguato sistema di monitoraggio, in grado di verificare che gli strumenti impiegati soddisfino i fabbisogni espressi dal territorio, definendo criteri di erogazione quanto più possibile omogenei sull’intero territorio nazionale.
La conseguenza più diretta è che manca “una parametrazione in termini di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale” e quindi ha ricadute negative sul sistema di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli.
Ai due fondi è infatti dedicata la relazione sui “Fondi per il sostegno all’abitazione in locazione per le categorie sociali deboli (2014-2020)” approvata con deliberazione n. 9/2020/G dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti.
“A livello europeo il diritto all’abitazione ha una connotazione decisamente più forte, rientrando a pieno titolo nella sfera dei diritti fondamentali, strumentali al perseguimento di un livello di vita dignitoso, oltre che alla lotta alle diseguaglianze, alle discriminazioni ed alle esclusioni”, spiega nella nota la Corte dei Conti.
Tra le ulteriori criticità emerse, sottolinea l’organo statale, ci sono la mancata osservanza delle tempistiche dettate dalla disciplina in vigore per lo svolgimento delle attività propedeutiche all’adozione dei decreti annuali di riparto alle regioni delle risorse stanziate con legge di bilancio e le difficoltà nell’utilizzo delle risorse di entrambi i Fondi, che hanno indotto il legislatore ad intervenire per consentire il riutilizzo di quelle non spese, nonché il mancato aggiornamento della delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, che elenca i comuni ad alta tensione abitativa.