(Teleborsa) – Consob ha pubblicato oggi tre richiami di attenzione che specificano le misure che gli operatori devono adottare entro il 2020 a seguito della ratifica dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit).
L’attenzione degli operatori britannici che prestano servizi di investimento in Italia è stata richiamata sulla necessità di adottare tutte le misure per assicurare la continuità operativa nel nostro Paese o per realizzare, se del caso, un’ordinata fuoriuscita dal mercato domestico. Gli operatori dovranno anche fornire alla clientela italiana informazioni aggiornate sulle conseguenze delle mutate condizioni operative discendenti dalla Brexit, anche con riferimento alle specifiche implicazioni per i contratti derivati OTC in essere.
Il primo richiamo si è reso necessario dato che è stata superata la disciplina transitoria dettata dal decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019 per il caso di no-deal Brexit. Le connesse comunicazioni Consob così come le notifiche inviate dagli operatori alla Consob ai sensi del decreto, non sono più valide. Non sono più efficaci neanche i provvedimenti adottati dalla Consob nel 2019 per assicurare la continuità operativa delle sedi di negoziazione italiane e britanniche.
È iniziato, infatti, un nuovo “periodo di transizione”, che durerà fino al 31 dicembre 2020 (salvo un’eventuale proroga), in cui la normativa europea continuerà ad applicarsi come se il Regno Unito fosse ancora nell’UE. Successivamente, ai soggetti britannici che opereranno in Italia si applicherà la disciplina prevista per i soggetti extra-UE, così come ai soggetti italiani che opereranno nel Regno Unito.
Per le sedi di negoziazione è stata richiamata l’attenzione dei gestori delle sedi sul fatto che, qualora intendano operare al termine del periodo di transizione, dovranno presentare tempestivamente alla Consob apposita istanza in base al regime normativo ad essi applicabile. Inoltre, i gestori delle sedi che hanno già ottenuto dalla Consob nel 2019 (o che avevano comunque presentato istanza a tal fine) il nulla osta, l’autorizzazione o il riconoscimento in caso di no-deal scenario, sono stati invitati a comunicare il permanere o meno del loro interesse ad ottenere il provvedimento di estensione dell’operatività e a segnalare eventuali modifiche intervenute alle informazioni già comunicate in sede di prima istanza.