Al termine del 2019 finisce il regime sperimentale di Opzione Donna, che ha concesso alle lavoratrici – sia autonome che subordinate – la possibilità di andare in pensione in maniera anticipata rispetto ai trattamenti previdenziali ordinari, ossia la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata. La proroga di Opzione donna al 2020 è stata inserita nel programma di massima del nuovo Governo Conte bis, si attende l’ufficialità nella prossima legge di Bilancio.
REQUISITI E CONDIZIONI – Ad oggi possono rientrare nell’Opzione Donna le lavoratrici che hanno maturato i requisiti di 58 anni di età (59 se autonome) e almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018. A conti fatti, quindi, possono accedere alla pensione anticipata tramite Opzione donna le donne nate entro il 31 dicembre 1960, oppure il 1959 se autonome. Tale decisione, dettata spesso dalla volontà di dedicarsi alla famiglia e alla vita privata, prevede un costo. La decurtazione sull’assegno pensione può arrivare anche al 30%.
L’opzione è riservata esclusivamente alle lavoratrici iscritte all’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato, pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.Pertanto, non vi rientrano le lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps di cui all’art. 2, co. 26 della L. 335/1995.
METODO DI CALCOLO – Il meccanismo di calcolo è quello contributivo, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 (in genere più penalizzante rispetto al sistema retributivo).
Il sistema contributivo si applica a prescindere dalla collocazione temporale degli accrediti contributivi. Si ricorda che per i contributi accreditati prima dell’1 gennaio 1996, si applica generalmente il calcolo retributivo. Ciò si tramuta, dunque, in un taglio pensionistico che potrebbe variare dal 25 al 35 percento.
L’assegno pensionistico viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti e dopo 18 mesi per le autonome.
CONTRIBUTI UTILI – Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo di 35 anni, vi rientrano i contributi:
- obbligatori;
- da riscatto o da ricongiunzione;
- volontari e figurativi.
Non rientrano, invece, i soli contributi figurativi accreditati per malattia e disoccupazione.
Non è possibile ottenere l’Opzione Donna attraverso il cumulo e la totalizzazione. In altri termini, è vietato sommare i contributi accreditati in gestioni previdenziali diverse, in quanto è consentita la sola totalizzazione dei contributi esteri.