Boom di richieste per il riscatto della laurea agevolato, ossia per la possibilità di recuperare gli anni dell’università nel calcolo dei contributi versati per la pensione.
Ad aprile l’Inps ha ricevuto un totale di 7.020 richieste, fra riscatto agevolato e procedura ordinaria: l’aumento è del 202% in più rispetto ad aprile 2018, quando ancora non era prevista la modalità low cost. La maggior parte delle domande arriva da lavoratori del settore privato, minore l’adesione per i dipendenti pubblici..
ONERE DA PAGARE – Il riscatto agevolato, introdotto col decreto 4/2019, e quello ordinario (ancora in vigore) sono due misure simili visto che in entrambi i casi è possibile riscattare gli anni di studio universitari (ma solo se hanno portato al conseguimento del titolo) ai fini previdenziali, ma con delle differenze ben precise.
C’è una differenza sostanziale nel calcolo dell’onere da pagare per riscattare la laurea: nel metodo agevolato, infatti, questo è uguale per tutti e si calcola moltiplicando l’aliquota IVS vigente (33%) per il reddito minimo soggetto a imposizione della Gestione Inps artigiani e commercianti. Essendo quest’ultimo pari a 15.710,00 euro (per il 2018), per ogni anno di università da riscattare bisogna pagare 5.241,30 euro. Si ricorda che questa forma di riscatto è utile ad incrementare sia l’anzianità che l’ammontare della pensione. In tal caso però la rivalutazione della contribuzione versata ha effetto dalla data della domanda di riscatto e non dall’anno a cui si riferisce il riscatto.
Nel caso del riscatto della laurea ordinario, invece, si moltiplica l’aliquota IVS per l’ultima retribuzione imponibile, ossia su quanto percepito dall’interessato al momento della domanda di riscatto. L’importo dell’onere, quindi, dipende dallo stipendio percepito; solo nel caso non ci sia alcuna retribuzione da prendere come riferimento, ossia quando l’interessato è inoccupato, si moltiplica l’aliquota IVS per il reddito minimo previsto per la Gestione artigiani e commercianti. In questo caso, quindi, l’onere del riscatto ordinario è uguale a quello previsto per l’agevolato.
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – Come riporta la Circolare INPS n. 36 del 05/03/2019 la presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019 – 2021. La domanda di riscatto può quindi essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in argomento (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).
La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.