Bankitalia, nelle prime FAQ pubblicate il 22 agosto 2019, ha reso noto il perimetro dei nuovi controlli che scatteranno da settembre e monitoreranno i movimenti di denaro contante.
Gli adempimenti e le relative comunicazioni da fare a Bankitalia, a cui dovranno fare riferimento gli istituti bancari e postali, sono stati previsti dalla normativa antiriciclaggio, inerente al provvedimento dello scorso 28 marzo.
Le comunicazioni avverranno con cadenza mensile. Gli operatori finanziari dovranno farlo nel rispetto della scadenza del 15esimo giorno del secondo mese successivo. Ad esempio, la comunicazione del mese di gennaio a Bankitalia potrà essere inviata dal 1° febbraio al 15 marzo.
Per quanto riguarda la prima trasmissione di settembre 2019, essa potrà essere effettuata dalla 1° data del mese e completata non oltre il 15esimo giorno di settembre stesso. Inoltre, gli istituti dovranno inviare quattro diverse comunicazioni in riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019. Salvo casi di esonero, anche le comunicazioni negative (senza operazioni da segnalare) dovranno essere fatte pervenire dagli istituti.
Quando scatta l’obbligo di segnalazione:
- Per tutte le movimentazioni di contanti di importo superiore a 10.000 euro nel mese. Verrà posta particolare attenzione anche su quelle effettuate con prelievi o versamenti di importo unitario dai 1.000 euro in su. Inoltre si terrà monitorato non solo il singolo conto bensì l’intestatario per il caso dei soggetti che dispongono di due o più conti corrente e che nel mese, in questi, oltrepassano la soglia di 10.000 euro.
- Medesima dinamica per coloro che nel mese fanno più operazioni con ruoli diversi. Esempio: un soggetto compie un’operazione di prelievo o versamento in contanti di 6.000 euro come cliente e poi ne compie un’altra di 3.000 euro come esecutore di una società. In questo caso scatta il conteggio di entrambi i movimenti e dunque il relativo controllo, visto il superamento della soglia dei 10.000 euro.
Come calcolare il limite dell’importo e quando non scatta il controllo:
- Un cliente, durante il mese preso in esame, compie più operazioni. La somma va calcolata con l’importo troncato. Esempio: l’intestatario del conto versa in due diversi momenti. La prima volta mette 6.000,50 euro, la seconda 3.999,70. In questo caso non scatta la segnalazione a Bankitalia perché gli importi troncati danno un totale di 9.999 euro e non 10.000.
- Nessuna segnalazione nemmeno per chi effettua operazioni miste la cui somma di contante reale in questione risulti sotto i 1000 euro. Esempio: se il cliente preleva dal conto 1.500 euro e, di questi, 1.000 vengono versati su un libretto di deposito a risparmio e 500 euro realmente prelevati, non c’è superamento della soglia dei 1.000 euro (visto che la cifra prelevata di contate reale è 500 euro). Dunque nessun controllo.