(Teleborsa) – La Manovra ed il Dl fiscale hanno introdotto un nuovo tetto all’uso del contante, indicando una progressiva riduzione della soglia dei pagamenti dai 3 mila attuali a 2 mila nel 2020 e 2021 ed a 1000 euro nel 2022. Di qui una normale confusione fra i contribuenti, che lo stesso MEF ha chiarito con una sorta di vademecum su cosa si potrà fare.
Si potrà prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3 mila euro perchè il divieto di trasferimento di denaro contante riguarda i flussi di denaro tra soggetti diversi, non anche l’operazione di prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente. Resta ferma però la possibilità di “accertamenti” prevista dalla normativa antievasione, unita all’obbligo per banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica di inviare all’Uif (l’Unità di informazione finanziaria istituita presso Bankitalia), con cadenza mensile, le “comunicazioni oggettive” sui movimenti in contante pari o superiori a 10mila euro.
Pagamento di una somma superiore al limite di legge parte in contanti e parte in assegno è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3 mila euro. Stesso discorso nel caso di una fattura unica per la vendita di un bene di importo superiore al limite dei 3mila euro: è possibile accettare un versamento di denaro contante a titolo di caparra purché sia inferiore alla soglia dei 3mila euro.
Pagamento di una fattura commerciale con emissione di più assegni è consentito in quanto “non configura l’ipotesi del cumulo e, pertanto, non dà luogo a violazione”. In altri termini il pagamento di una fattura d’importo complessivo pari o superiore a 3mila euro, effettuato mediante l’emissione di più assegni bancari muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione. E questo anche perché gli assegni bancari lasciano traccia dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione”.
Pagamento al notaio di cambiali e assegni in denaro contante è possibile in quanto il notaio è configurato quale “mandatario” dell’istituto di credito che ha richiesto l’elevazione del protesto.
Pagamento di una prestazione professionale tramite pagamenti mensili in contanti, regolarmente fatturati, come nel caso dle contratto di somministrazione o pagamento rateale di un servizio non viola la normativa sul contante. Il trattamento ortodontico ad esempio rientra tra quelle prestazioni professionali in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale non incorrendo, in tal modo, nella violazione della normativa.
Viola la legge invece il caso in cui vi siano più pagamenti inferiori alla soglia ” artificiosamente frazionati”. Ciò che rileva ai fini del rispetto della normativa sulla limitazione del contante è, infatti, il valore complessivo dell’operazione. Ad ogni fattura corrisponde un’autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante. Frazionare un pagamento riferito ad un’operazione unitaria non vale ad escludere l’illecito sanzionato, trattandosi di una condotta elusiva del divieto di legge.